Il diritto degli ascendenti ad instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall’art. 317-bis c.c., deve cedere di fronte al preminente interesse della minore a non vedersi imposta una frequentazione che si tradurrebbe per lei in occasione di turbamento e di disequilibrio affettivo.
Sul solco di un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, il Tribunale per i minorenni di Catania, con decreto pubblicato nel 2022 a definizione di un giudizio patrocinato dal nostro Studio, ha statuito che “la tutela del diritto dell’ascendente di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni NON può spingersi sino ad imporre al minore, contro la sua volontà, di mantenere o riallacciare detti rapporti”.
Nel pervenire a tale decisione, in un contesto di rilevante conflittualità tra i nonni ed i genitori, il Tribunale ha dato rilievo alla volontà espressa dalla stessa minore infradodicenne in sede di ascolto, nell’ottica della valorizzazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo, finalizzato a raccogliere le sue opinioni ed a valutare i suoi bisogni.