Con recentissima sentenza n. 32914/2022, le Sezioni Unite hanno statuito la ripetibilità dell’assegno di separazione o di divorzio nell’ipotesi in cui, con sentenza, venga escluso “ab origine” (e dunque non per fatti sopravvenuti) il presupposto del diritto al mantenimento, separativo o divorzile: ciò potrebbe accadere nel caso in cui venga accertata l’assenza in radice di uno stato di bisogno del coniuge beneficiario ovvero nell’ipotesi in cui venga addebitata la separazione al coniuge che, nelle more del giudizio, abbia percepito un “assegno con funzione non meramente alimentare”.
Di converso, il coniuge obbligato non potrà ripetere le maggiori somme versate sia nell’ipotesi in cui – sotto il profilo dell’an debeatur - si procede ad una rivalutazione con effetto ex tunc delle sole condizioni economiche dell’onerato, sia nel caso in cui l’assegno venga rimodulato al ribasso.
In tali ipotesi, infatti, non viene messa in discussione la debolezza economica del soggetto percettore dell’emolumento sicché, è ragionevole presumere che le maggiori somme medio tempore versate dal coniuge obbligato al beneficiario siano state consumate per finalità alimentari.
La Corte di legittimità ha così espresso il seguente principio di diritto: “in materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere:
a) opera la «condictio indebiti» ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione «del richiedente o avente diritto», ove si accerti l’insussistenza «ab origine» dei presupposti per l’assegno di mantenimento o divorzile;
b) non opera la «condictio indebiti» e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell’an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell’assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, «delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)», sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica;
c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità».