La Corte Costituzionale, con sentenza del 09.04.2019 n. 75, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16-septies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito nella legge n. 221/2012, nella parte in cui prevede che la notifica, eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.

Se, infatti, la norma, nel differire il perfezionamento della notifica alle ore 7 del giorno successivo, ha lo scopo di tutelare il diritto al riposo - nella fascia dalle ore 21 alle 24 - del destinatario, ciò non deve valere per il notificante.

Per quest'ultimo, infatti, una simile limitazione temporale degli effetti giuridici della notifica rappresenta solo una limitazione al pieno utilizzo del tempo utile per approntare la propria difesa.

La Consulta ha quindi dichiarato che il limite delle ore 21 è incostituzionale, in quanto viola gli artt. 3, 24 e 111 Cost., con la conseguenza che deve considerarsi tempestiva la notifica, eseguita via PEC, l’ultimo giorno utile, all’unica condizione che la ricevuta di accettazione del messaggio PEC di notifica venga generata prima delle 24.