Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 16601 del 5 luglio 2017, si sono espresse sulla delicata questione della compatibilità del risarcimento punitivo con l’ordinamento giuridico italiano, affermando il seguente principio di diritto: “Nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile. Non è quindi ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi. Il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere deve però corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell’ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i limiti quantitativi, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell’atto straniero e alla loro compatibilità con l’ordine pubblico”.
In questi termini le Sezioni Unite hanno preso posizione a favore della compatibilità dell’istituto de quo con l’ordinamento giuridico italiano; l’enunciazione di tale principio, tuttavia, non sancisce la diretta ammissibilità in Italia della sentenza straniera che prevede la condanna a “risarcimenti punitivi”: occorre, in ogni caso, verificare che nell’ordinamento straniero (non anche in quello italiano, chiamato solo a verificare la compatibilità della pronuncia resa all’estero) le predette sentenze siano ancorate a basi normative adeguate, rispondenti ai principi di tipicità (precisa individuazione della fattispecie) e prevedibilità (chiara puntualizzazione dei limiti quantitativi della condanne irrogabili).