“Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo Pec priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità ove l’unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli ex art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 82 del 2005”.

Con tale principio di diritto, statuito nella sentenza n. 8312 del 25 marzo 2019, le Sezioni Unite hanno escluso la sanzione della improcedibilità del ricorso nel caso di tempestivo deposito di copia semplice della decisione impugnata e notificata a mezzo PEC, in assenza di disconoscimento da parte del controricorrente.

Pertanto, la Suprema Corte, invertendo il proprio orientamento espresso con la sentenza n. 30765/2017, ha riconosciuto l’applicabilità dell’art. 23 del codice dell’amministrazione digitale nelle ipotesi di deposito del provvedimento impugnato, notificato a mezzo pec, privo di attestazione di conformità ex art. 369, c. 2, n. 2 c.p.c.

In caso di formale disconoscimento o qualora alcune o tutte le controparti rimangano soltanto intimate, il ricorrente, per evitare la declaratoria di improcedibilità, “ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica della decisione impugnata sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio”.

I medesimi principi si applicano anche all’ipotesi di tempestivo deposito di copia della relata della notificazione telematica della decisione impugnata (e del corrispondente messaggio Pec con annesse ricevute) senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter della l. n. 53/1994, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa.