Le SS.UU., con le sentenze n. 1265/18, 1266/18 e 1267/18, si sono pronunciate sui presupposti e l’operatività dell’ambito di applicabilità della Compensatio lucri cum damno, fissando il principio di non cumulabilità tra risarcimento e altre indennità corrisposte al danneggiato in ragione del fatto illecito e statuendo che, ai fini dell’individuazione del vantaggio computabile, è necessario che il vantaggio medesimo sia causalmente giustificato in funzione di rimozione dell’effetto dannoso dell’illecito.

Il criterio da impiegare in concreto per stabilire l’operatività della Compensatio Lucri è costituito dall’indagine sulla funzione svolta dall’attribuzione patrimoniale, se correlata o meno a quella risarcitoria e se volta anch’essa a ripristinare lo status quo ante del danneggiato.

Per questo motivo, allorché il danneggiato sia titolare di due diritti (risarcimento e indennizzo) che, pur avendo fonti distinte, devono ritenersi concorrenti, in quanto finalizzati alla reintegrazione del patrimonio a seguito del danno, si ritiene operante la Compensatio lucri cum damno. Si precisa però che non tutti i benefici conseguiti “in occasione” dell’evento dannoso sono suscettibili di Compensatio, infatti occorre operare una distinzione tra benefici dovuti in base ad un contratto o dalla legge, nei confronti dei quali può operare la Compensatio lucri cum damno, e, benefici di puro fatto (donazione, eredità) che invece non ne sono interessati.