La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza del 12 aprile 2019 n. 10378, cambiando l’orientamento sino ad oggi prevalente, in materia di ritenuta d’acconto, ha statuito che la responsabilità solidale, in sede di riscossione, tra contribuente e sostituto non opera nel caso in cui, pur essendovi omesso versamento, siano state operate le ritenute; infatti, l’art. 35 D.P.R. 602/1975 condiziona la solidarietà alla circostanza che le ritenute non siano state effettuate.