Con la recente sentenza n. 31251 del 04.12.2018, la VI Sezione Civile della Corte di Cassazione, ha affermato che, in mancanza di notifica della sentenza, la notifica dell’impugnazione non è idonea a far decorrere per il ricevente il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., in quanto non permette di avere legale conoscenza della sentenza, né può farla presupporre.

I Giudici di Piazza Cavour richiamano il principio espressamente formulato dal legislatore, con L. n. 114 del 2014, di conversione del D.L. n. 90 del 2014, nel nuovo art. 133 c.p.c., secondo cui anche la comunicazione integrale della sentenza da parte della cancelleria non è idonea a far decorrere i termini di cui all’art. 325 c.p.c.

Pertanto, la notifica dell’atto di impugnazione non può considerarsi notifica della sentenza, potendo solo quest’ultima far decorrere il termine breve, decorrendo in mancanza il termine di cui all’art. 327 c.p.c.