Con la recente sentenza n. 1518 del 21.01.2019, la VI Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affermato che la parte di un processo che abbia la qualità di avvocato, nei casi in cui è prevista la possibilità di stare in giudizio personalmente ex art. 82 c.p.c., ha sì diritto alla liquidazione giudiziale dei compensi per l’attività professionale svolta in proprio favore ma solo ove lo stesso dichiari espressamente di partecipare al giudizio come difensore di se stesso ex art. 86 c.p.c.. In difetto di tale dichiarazione potrà essere riconosciuto solo il diritto al rimborso delle spese sostenute e non anche all’onorario.

La suddetta dichiarazione, oltre a far sorgere il diritto alla liquidazione dei compensi, incide anche sulla disciplina applicabile alle notificazioni e alle comunicazioni da eseguire nel corso del procedimento.

Pertanto, non è sufficiente l’indicazione in atti del proprio titolo professionale di avvocato se la parte non mette al corrente il Giudice e la controparte di volersene avvalere nel giudizio