Con decreto n. 343 del 03 agosto 2016, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) ha emanato l’attesa delibera sull’anatocismo bancario, in attuazione dell’art. 120 comma 2 del T.U.B.

Dal 1° ottobre 2016 è vietato agli istituti di credito applicare l’anatocismo salvo che sugli interessi bancari moratori. L’istituto di credito, pertanto, dovrà applicare il saggio di interessi solo al capitale residuo, senza sommare ad esso anche gli interessi scaduti in precedenza.

La nuova normativa sull’anatocismo, emessa in esecuzione a quanto previsto dal “Decreto banche” del febbraio 2016, si applica agli interessi debitori maturati sulle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, ivi compresi i finanziamenti a valere su carte di credito. Quindi vi rientrano sia le aperture di credito di conto corrente – comprese le operazioni di anticipo su crediti e documenti – sia gli sconfinamenti, e anche i contratti già in essere dovranno adeguarsi con clausole conformi al nuovo  Testo unico bancario (modificato appunto dal decreto banche del febbraio scorso).