La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 2997/2019, ha affermato che in caso di mancata sottoscrizione delle condizioni generali di contratto grava sulla società fornitrice del servizio la prova dell’effettiva conoscenza delle suddette clausole da parte del consumatore.

Invero, l’art. 1341, comma 1, prevede che le condizioni generali di contratto, predisposte unilateralmente da uno dei contraenti, “sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza”.

Gli Ermellini, inoltre, hanno chiarito che non sono opponibili al cliente le condizioni generali inserite in un documento trasmessogli dopo la conclusione del contratto, e che il fatto stesso di invocare la nullità di una clausola non equivale alla prova della sua conoscenza.