Con la recente sentenza n. 6882 del 08/03/2019, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che è valida la clausola inserita in un contratto di locazione ad uso diverso da abitazione che preveda l’onere per il conduttore di farsi carico, per l'intera durata del rapporto locativo, di ogni tassa, imposta e onere relativo al bene locato.
Detta clausola, invero, non imponendo al conduttore l’obbligo di corrispondere direttamente al fisco il pagamento delle imposte a vario titolo gravanti sull'immobile locato non determinerebbe una traslazione in capo al conduttore delle imposte gravanti sull'immobile, assolvendo piuttosto ad una funzione integrativa poiché intesa a prevedere un ulteriore voce o componente del canone locativo che, per espressa previsione pattizia, concorre nella determinazione del complessivo ammontare degli importi dovuti a tale titolo dal conduttore.