La Corte di Cassazione con ordinanza n. 1882 del 23 gennaio 2019 interviene sul rapporto tra sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio e quella di divorzio.

I Supremi Giudici, in conformità con le precedenti pronunce di legittimità, statuiscono che “non sussiste un rapporto di primazia della pronuncia di nullità, secondo il diritto canonico, del matrimonio concordatario sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili dello stesso matrimonio, trattandosi di procedimenti autonomi, aventi finalità e presupposti diversi”.

Nell’ordinanza, inoltre, viene chiarito che il titolo giuridico posto a fondamento dell'obbligo di mantenimento dell'ex coniuge si fonda sull'accertamento dell’impossibilità della continuazione della comunione spirituale e materiale fra i coniugi stessi e non, invece, sulla validità del matrimonio (oggetto della sentenza ecclesiastica) poiché, continuano gli ermellini, la “declaratoria di nullità ex tunc del vincolo matrimoniale non fa cessare alcuno status di divorziato, che è uno status inesistente, determinando, piuttosto, la pronuncia di divorzio la riacquisizione dello stato libero”.