Con una nota dell´ufficio Studi, il Consiglio Nazionale Forense ha reinterpretato la norma introdotta dalla legge n. 124/2017 (Legge "Concorrenza") che, come noto, ha introdotto, per i liberi professionisti, l´obbligo di rilasciare al cliente, all´atto dell´assunzione dell´incarico, un preventivo scritto, precisando che gli avvocati possono contare, infatti, su norme ad hoc, che fanno eccezione rispetto alla regola generale dell’obbligo. L’articolo 13 della legge professionale forense (legge 247/2012) non parla infatti di “preventivo”, ma di una comunicazione scritta del costo prevedibile della prestazione a «colui che conferisce l’incarico».

Il Consiglio nazionale forense ha chiarito quindi che gli avvocati sono tenuti a comunicare ai propri clienti, anche dopo essere da questi nominati propri difensori - e quindi anche dopo la formale assunzione dell´incarico legale conferito - esclusivamente i costi della propria prestazione. Una comunicazione, pertanto, che può essere successiva, e non necessariamente preventiva come inizialmente ritenuto, anche dallo stesso Consiglio Nazionale Forense, che all´indomani del decreto concorrenza aveva anche proposto sul proprio sito istituzionale alcuni schemi di preventivo scritto.