Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7026 del 12 dicembre 2018, ha ribaltato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in difetto di iscrizione dell’indirizzo PEC al registro PP.AA. formato dal Ministero della Giustizia, la notifica deve essere effettuata solo con le modalità cartacee.

Deve infatti ritenersi pienamente valida ed efficace la notificazione del ricorso di primo grado effettuata presso un domicilio telematico PEC contenuto in un elenco pubblico, soprattutto qualora l’amministrazione pubblica destinataria della notificazione telematica sia rimasta inadempiente all’obbligo di comunicare altro e diverso indirizzo PEC da inserire nell’elenco pubblico tenuto dal Ministero della Giustizia.

Trattasi di una sentenza che ha tentato di colmare l’inerzia delle Amministrazioni nel comunicare il proprio indirizzo al Ministero della Giustizia che gestisce il Registro PPAA sul sito pst.giustizia.it, unico pubblico elenco che in modo chiaro viene individuato dalla legge come idoneo per attingere gli indirizzi Pec per le notifiche di atti giudiziari.

La Pubblica Amministrazione, infatti, “secondo i canoni di autoresponsabilità e legittimo affidamento cui deve ispirarsi il suo legale comportamento, non può trincerarsi dietro il disposto normativo che prevede uno specifico elenco da cui trarre gli indirizzi PEC ai fini della notifica degli atti giudiziari impedendo, così, di fatto alla controparte di effettuare la notifica nei suoi confronti con modalità telematiche.”