La Cassazione, con sentenza del 15.05.2019, n. 13000, si è pronunciata sullo status giuridico del nato, a seguito di procreazione medicalmente assistita, dopo 300 giorni dalla morte del padre.
Gli ermellini hanno statuito che l’art. 8 della l. 19.02.2004, n. 40 – il quale attribuisce lo stato di figli riconosciuti dalla coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita ai sensi dell’art. 6 - si applica anche ai casi in cui la nascita avvenga oltre i 300 giorni dalla morte del padre, a prescindere dalla presunzione ex art. 234 c.c. e quindi, anche nell’ipotesi di fecondazione omologa post mortem avvenuta utilizzando il seme crioconservato del padre, deceduto ancor prima della formazione dell’embrione.