La stampa di una pagina web ha il valore probatorio che il codice civile all’art. 2712 c.c. riconnette alle riproduzioni meccaniche, disponendo che le stesse fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime. Il problema sorge quindi in caso di disconoscimento.
La Cass. Civ. (Sez. lavoro, 16-02-2004, n. 2912) così sancisce: "Non è corretto il richiamo dei principi relativi alla produzione in giudizio di documenti precostituiti in relazione ad una pagina web, depositata nel corso del giudizio di rinvio, poiché le informazioni tratte da una rete telematica sono per loro natura "volatili" e suscettibili di "continua trasformazione" e, a prescindere dalla ritualità della loro produzione, va esclusa la qualità di documento in una copia su supporto cartaceo che non risulti essere stata raccolta con garanzie di rispondenza all'originale e di riferibilità a un ben individuato documento".
Non mancano, però, alcune sentenze di merito che danno rilievo -a fini probatori- anche a elementi esterni, che possano corroborare l'autenticità della stampa prodotta.
Nel campo penale, si veda anche Cass. pen. Sez. V, 16-07-2010, n. 35511: "La pagina stampata, asseritamente "estratta" dal web, non può ritenersi ammissibile quale mezzo di prova, perché documento di incerta paternità".
In ogni caso, la pagina web può essere considerata come documento informatico quale “rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”, contenuta nell’art. 1 lett. p) del D. Lgs 82/2005 - Codice dell’Amministrazione Digitale e, come tale, può essere duplicata in formato digitale.