Schema sintetico delle novità e modifiche introdotte con il decreto 59/2016: “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”.
Il decreto 59/2016 dispone misure per il rimborso degli investitori nelle banche poste in risoluzione nel novembre 2015 (Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, Banca delle Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti) e prevede alcune disposizioni per il sostegno delle imprese e per accelerare le attività di recupero crediti.
Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.102 del 3/5/2016.
Per quanto concerne le misure finalizzate al sostegno delle imprese e ad agevolare il recupero dei crediti, esse si articolano nei seguenti punti:
1) Pegno mobiliare non possessorio: viene introdotto il concetto di pegno non possessorio, grazie al quale il debitore che da in pegno un bene mobile destinato all'esercizio dell'impresa -con esclusione dei beni mobili registrati- può continuare ad utilizzarlo nel processo produttivo.
In precedenza, invece, il debitore perdeva l'uso del bene oggetto di pegno.
Contestualmente, viene istituito un registro dei pegni non possessori presso l'Agenzia delle Entrate; l’iscrizione dei pegni nel detto registro li rende “opponibili ai terzi e nelle procedure concorsuali”.
2) Patto marciano: per i contratti di finanziamento stipulati tra istituti finanziari e imprese è introdotta la facoltà di ricorrere al cosiddetto “patto marciano”:
• nel caso di finanziamento con garanzia di un bene immobile le parti possano stipulare un contratto di cessione che diviene efficace solo in caso di inadempimento del debitore; resta esclusa da questa disciplina la residenza dell'imprenditore;
• si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae:
- per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate mensili;
- nel caso di restituzione in unica soluzione o con periodo di rateizzazione superiore al mese (es. rate trimestrali) l’inadempimento si verifica trascorsi sei mesi dalla scadenza di una rata non corrisposta;
• Il valore di cessione deve essere determinato da un soggetto terzo, in funzione di una procedura definita tra le parti:
- se il valore del bene al momento della cessione è superiore al debito residuo, il creditore corrisponde al debitore la differenza tra i due valori;
- se il valore del bene è inferiore al debito residuo, il debitore non dovrà corrispondere nulla al creditore.
3) Disposizioni in materia di espropriazione forzata: tra le principali novità:
• il decreto modifica il contenuto dell'atto di pignoramento, che ex art. art. 492 , comma 3, c.p.c. novellato, deve indicare, in aggiunta alle altre prescrizioni, l’avvertimento che testualmente si riporta: “a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione e' inammissibile se e' proposta dopo che e' stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.»;
• di conseguenza è stato modificato anche l'art. 615 secondo comma c.p.c.;
• all'articolo 532, secondo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il giudice fissa altresi' il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalita' di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540 bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'articolo 164 bis delle disposizioni di attuazione del presente codice”.
4) Procedure di recupero crediti: relativamente al procedimento per decreto ingiuntivo, viene modificato l'art. 648, comma 1, c.p.c., secondo periodo, a norma del quale il giudice deve disporre la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo per le somme non contestate.
5) Modifiche alla legge fallimentare: previste la possibilità di utilizzare le tecnologie telematiche per le udienze e per le adunanze dei creditori e la revoca del curatore che non rispetta i termini fissati per la procedura.
6) Registro delle procedure esecutive e concorsuali: viene istituito presso il Ministero della giustizia un registro digitale delle procedure esecutive e concorsuali, che dovranno essere tutte digitalizzate.