“Ai sensi della L. n. 898/1970, art. 5, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economiche-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto”.
Con tale principio di diritto, statuito nella sentenza n. 18287/2018, le Sezioni Unite hanno individuato quelli che dovranno essere i criteri per il calcolo dell’assegno di divorzio, al quale riconoscono non più natura meramente assistenziale, ma anche compensativa e perequativa.
In particolare, il parametro con cui viene determinato l’assegno divorzile “si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo” e attribuisce primaria importanza all’apporto fornito dall’ex coniuge nella conduzione della vita familiare.
La pronuncia in esame, pertanto, pur escludendo il parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, in accordo con la sentenza della Cass. n. 11504/2017, tempera il principio dell’autosufficienza, da quest’ultima adottato, con elementi perequativi.
Infine, relativamente alla distribuzione dell’onere probatorio, si evidenzia come la Corte di Cassazione faccia riferimento al “potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice” dal legislatore al fine di accertare l’eventuale squilibrio economico-patrimoniale tra i coniugi, dispensando, in tal modo, la parte che chiede l’assegno dall’onere di provare tale squilibrio.
Sul coniuge debole, tuttavia, grava l’onere di fornire la prova del sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali a favore della famiglia e del contributo dato alla formazione del patrimonio comune e/o personale dell’altro coniuge.