Il Tribunale di Messina, con sentenza n. 1568/2018 pubblicata il 20/07/2018, ha statuito – in conformità ai principi espressi dalla Suprema Corte –  l’irrilevanza  della revoca del consenso unilaterale sotto il profilo processuale “atteso che la natura meramente ricognitiva dell’accordo sui presupposti della cessazione degli effetti civili del matrimonio non inficia in alcun modo il potere valutativo del Tribunale, che si fonda sulla “non consensualità” del divorzio, anche se richiesto con ricorso divenuto a firma congiunta”; peraltro, la revoca è inammissibile sotto il profilo sostanziale “attesa la natura contrattuale dell’accordo, che per un verso riceve riconoscimento grazie alla previsione legislativa che regola l’istituto e per altro verso, come tutti i contratti, non è revocabile ad nutum e non consente il ripensamento immotivato ed unilaterale”.
Ne consegue che, alla domanda congiunta, non possono che rinunciare entrambi i coniugi, come risulta dal disposto dell’art. 1372 c.c., che consente lo scioglimento del vincolo contrattuale solo per mutuo consenso ovvero per la presenza delle altre cause espressamente previste dalla legge, con l’unica eccezione rappresentata dall’ipotesi in cui il coniuge recedente prospetti e dimostri di essere stato vittima di violenza o dolo o di essere incorso in un errore essenziale nel prestare il consenso.