La Corte di Cassazione, sez. I civ., con la recente sentenza n. 4092/2018, si è pronunciata sugli effetti che la morte del coniuge ha sulle domande accessorie alla sentenza di divorzio, anche nel caso in cui la medesima sia passata in giudicato.
 
Con detta sentenza, la Suprema Corte ha affermato che, in pendenza di un giudizio di separazione o di un giudizio di divorzio, la morte di uno dei due coniugi determina la cessazione del rapporto coniugale e la cessazione della stessa materia del contendere sia sul giudizio relativo allo status di coniuge, sia su quello relativo alle domande accessorie.
 
Di conseguenza, deve ritenersi improseguibile nei confronti degli eredi del coniuge del defunto l’azione intrapresa per il riconoscimento del diritto all’assegno divorzile, in quanto non è possibile per gli stessi subentrare nella posizione processuale del de cuius al fine di far accertare l’insussistenza del suo obbligo di contribuire al mantenimento. La domanda volta ad ottenere il mantenimento, infatti, è personalissima e, come tale, può essere rivolta solo contro la persona cui lo status personale si riferisce.