Tenuto conto dell’introduzione del domicilio digitale (con D.L. 90/2014, art.52), che ciascun avvocato deve comunicare al COA di appartenenza e anche dell’avvio del processo telematico, alcuni meccanismi sono mutati.

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con la recente Sentenza 17 dicembre 2018 n.32601, ha stabilito che la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria avviene solo nel caso in cui l’avvocato,  non adempiendo agli obblighi di cui agli artt. 125 c.p.c.(riferito agli atti di parte) e 366 c.p.c.(riferito al giudizio di Cassazione), non abbia indicato il proprio indirizzo Pec.

In sostanza, la Suprema Corte ha deciso che, nel caso in cui l’avvocato abbia comunicato al COA il suo indirizzo Pec ed eserciti la sua difesa al di fuori del circondario di assegnazione, tutte le notifiche o comunicazioni di causa devono essergli fatte presso quell’indirizzo e non in cancelleria.