La Corte di Appello di Messina, in un giudizio patrocinato dal nostro Studio, si esprime in tema di competenza territoriale nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, accogliendo la nostra tesi.

Nel caso in esame, la Corte ha chiarito i limiti per l’utilizzo del criterio di determinazione della competenza per territorio con riferimento alle obbligazioni pecuniarie, rilevando che il fondamento della norma (art. 1182, comma 3°, c.c.) che fissa al domicilio del creditore l’adempimento delle obbligazioni che hanno per oggetto somme liquide ed esigibili, sta nel fatto che il debitore è in grado di sapere con certezza, fin dal momento in cui l’obbligazione è venuta in essere, non solo se la prestazione è dovuta ma anche il termine del pagamento ed il suo ammontare, “con la conseguenza che, negli altri casi, riprende la regola generale che stabilisce il principio che l’obbligazione deve considerarsi querable”.

Più in particolare, la Corte, pur dando atto del dibattito giurisprudenziale in atto sul punto, ha affermato che “con riferimento all’obbligazione avente ad oggetto il pagamento di compensi professionali che non sono determinati, di norma, dalla convenzione con la quale sia stato conferito l’incarico, ma possono essere stabiliti successivamente solo alla stregua dell’attività posta in essere concretamente dal professionista, dopo cioè che questa sia stata prestata, la relativa obbligazione non costituisce obbligazione pecuniaria liquida ed esigibile, ai sensi dell’art. 1182, comma 3°, c.c., e non dev’essere eseguita al domicilio del creditore, ma a quello del debitore”.