Le deleghe di funzioni si sono progressivamente affermate, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, quali strumenti utili a promuovere una gestione più efficiente delle attività di impresa, assicurare il conseguimento dei propri obbiettivi di compliance e mitigare i profili di responsabilità, anche penale, che gravano sull’organo amministrativo, prevedendo la possibilità per il datore di lavoro di individuare all’interno del contesto aziendale la persona più idonea, per capacita e competenze, cui delegare il gravoso compito di provvedere ed ottemperare a tutto quanto richiesto dalla vigente normativa in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché in materia di tutela ambientale, con contestuale attribuzione di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo oltre all’autonomia di spesa necessaria per l’assolvimento delle funzioni delegate e con piena assunzione di responsabilità.
Ancorché valida ed efficace, per rispondere ai requisiti prescritti dalla art 16 D.lgs. 81/2008, il conferimento di una delega di funzioni non esonera tuttavia il delegante da ogni responsabilità: rientra infatti tra i suoi compiti quello di alta sorveglianza sull’attività del delegato che gli impongono di intervenire in sua vece ogni qual volta si accerti una colpevole inerzia del delegato nell’attuazione delle incombenze che gli sono state trasferite.
Secondo quanto previsto dal 3 comma della disposizione in commento, i superiori compiti si considerano tuttavia assolti in caso di adozione ed efficace attuazione di un idoneo modello di prevenzione dei reati.
Da qui l’importanza di valutare la scelta di un adeguamento ai principi e ai requisiti organizzativi prescritti dal D. lgs. 231/01, dal momento che la concreta adozione ed attuazione di un modello di prevenzione dei reati è in grado di tenere indenne non solo la società ma anche l’organo amministrativo da qualsiasi responsabilità connessa ad una violazione delle norme in materia antinfortunistica o ambientale.