La Corte di Cassazione, in accoglimento ad una tesi sostenuta in giudizio patrocinato dal nostro Studio, esprime un principio innovativo in tema di domanda riconvenzionale e domande nuove nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Il Supremo Collegio, infatti, ha affermato che “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta”.

Nel caso in esame la Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto l'appello proposto, dichiarando inammissibile la domanda riconvenzionale svolta dall'opposto con relativa condanna alle spese, sul presupposto che gli attori sostanziali - convenuti opposti - non potevano ampliare il thema decidendum prospettando una domanda subordinata diversa per causa petendi e petitum da quella originariamente proposta in sede di ricorso per decreto ingiuntivo volta a ottenere il pagamento dell'indennizzo di espropriazione.

La Corte di legittimità, con una sentenza che potremmo definire innovativa sul punto, ha riconosciuto al convenuto opposto lo stesso jus variandi che compete all'attore formale, dichiarando ammissibile la domanda nuova proposta dal convenuto opposto qualora essa si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso bene vita e sia comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta.